MATERNITÀ, PATERNITÀ E CONGEDO PARENTALE: NUOVE TUTELE E INDICAZIONI

Il messaggio INPS n. 3066 del 4 agosto 2022,  illustra le novità introdotte dal decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 in materia di maternità, paternità e congedo parentale e fornisce le prime indicazioni utili per il riconoscimento delle relative indennità.

CONGEDO DI PATERNITÀ OBBLIGATORIO DI 10 GIORNI

L’art. 2, comma 1, lettera c), del Lgs n. 105/2022 introduce l’art. 27-bis al Capo IV del Lgs 26 marzo 2001, n. 151

Il PADRE lavoratore dipendente si astiene per 10 giorni lavorativi (anche adottivo o affidatario):

  1. dai 2 mesi precedenti la data presunta parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita;
  2. in caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni lavorativi;
  3. il congedo è fruibile anche:
    • in via non continuativa,
    • in caso di morte perinatale del figlio,
    • durante il congedo di maternità della madre lavoratrice;
  4. non è frazionabile a ore.

COME RICHIEDERLO

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di cinque giorni, ove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta un’indennità giornaliera pari al 100% DELLA RETRIBUZIONE.

MODIFICHE CONGEDO PARENTALE LAVORATORI DIPENDENTI

Viene estesa da 6 a 9 mesi la durata del congedo parentale coperto da indennità nella misura del 30% della retribuzione, fermi restando i limiti massimi di congedo fruibili da entrambi i genitori;

Viene estesa da 10 a 11 mesi la durata del congedo parentale spettante al genitore solo, (continuativi o frazionati) di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30 per cento della retribuzione.

Viene estesa da 6 a 12 anni, l’età del bambino entro la quale i genitori, anche adottivi e affidatari, possono fruire dell’astensione facoltativa, indennizzata nella misura sopra descritta pari al 30% della retribuzione.

Entrambi i genitori possono fruire complessivamente massimo di 10 mesi di congedo parentale (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento.

Per i periodi di congedo parentale ULTERIORI ai 9 mesi indennizzabili, per entrambi o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno, un’indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento (524,30€ x 2,5 = 1.310,875€ per il 2022).

COME PRESENTARE LA DOMANDA

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, è sufficiente presentare RICHIESTA AL PROPRIO DATORE DI LAVORO, REGOLARIZZANDO SUCCESSIVAMENTE LA DOMANDA TELEMATICA.

DOCUMENTI DA PRESENTARE:

  • DOCUMENTO D’IDENTITÀ
  • CERTIFICATO DI NASCITA
  • CODICE FISCALE DEI GENITORI E DEL FIGLIO
  • BUSTA PAGA

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