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a cura di Claudia Sacilotto, segretaria generale FAI-Cisl Friuli Venezia Giulia
I voucher o buoni lavoro sono la forma di remunerazione per le prestazioni di lavoro accessorio per l’esecuzione di attività ‘meramente occasionale’ prevista dal Dlgs 276/2003 modificato con la legge n. 92/2012 e ultimamente con il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 art. 48, 49 e 50 che nello specifico introduce novità in merito al:
– limite massimo del compenso che il prestatore (lavoratore) può percepire;
– speciali possibilità di remunerazione con i voucher sono previste per i soggetti percettori di
prestazioni integrative del salario e/o prestazioni a sostegno del reddito;
– obbligo di comunicazione preventiva in capo al committente – imprenditore o
professionista (datore);
– possibilità di acquisto esclusivamente telematica da parte di committenti imprenditori o
professionisti, salvo specifiche deroghe.
La riforma ha comunque inserito alcuni paletti volti a scoraggiarne l’uso improprio.
Il lavoro accessorio è stato esteso a tutti i settori produttivi, con speciali disposizioni per il lavoro agricolo, abrogando e sostituendo integralmente gli articoli da 70 a 73 del Dlgs 276/2003, quindi qualunque committente privato o pubblico (datore di lavoro) può rivolgersi a qualunque prestatore di lavoro (lavoratore), anche minore (nel rispetto delle norme in materia di salute sui luoghi di lavoro) per ottenere questo tipo di collaborazione.
compensi percepiti sono utili alla determinazione del reddito necessario per il rilascio/rinnovo
del permesso di soggiorno per i lavoratori extracomunitari (art. 48, 5 co.d. lgs. n. 81 del 2015).
Le prestazioni di lavoro occasionale accessorio genuine non rientrano nel tipo contrattuale del rapporto di lavoro subordinato e pertanto, il lavoratore, non essendo considerato a nessun effetto lavoratore dipendente, non avrà diritto alle prestazioni che la gestione ordinaria Inps offre, quali: indennità dii malattia,, assegni familiiari, pensione come lavoratore dipendente, maternità e tantomeno diisoccupazione dii allcun genere.
Imprenditori commerciali o professionista
Il compenso massimo nel corso dell’anno è di € 2.000 per ogni singolo committente.
Valore economico – misura del voucher
In attesa dell’emanazione del decreto di cui al comma 1 dell’art. 49, e fatte salve le
prestazioni rese nel settore agricolo, la legge n. 92/2012 aveva già chiarito il valore orario del
voucher in € 10,00 salvo migliori intese tra le parti; il cui importo sarà così suddiviso:
al lavoratore andrà il 75% pari a € 7,50
Inps contribuzione gestione separata 13% pari a € 1,30
Inail 7% pari a € 0,70
Gestione amministrativa riservata all’Inps 5% pari a € 0,50
Il valore nominale è fissato con decreto del Ministero del Lavoro e verrà periodicamente
aggiornato e deve essere preceduto da “confronto con le parti sociali”.
Per il settore agricolo, tenuto conto delle sue specificità e in attesa della nuova determinazione dell’importo orario del voucher, fermo restando l’attuale suo valore “nominale”, il Ministero ha chiarito che è possibile far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata come individuata dalla contrattazione collettiva di riferimento comparativamente più rappresentativa.
Modalità di acquisto
L’art. 49, comma 1, prevede l’obbligo – in capo al committente – di acquistare esclusivamente con modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati. Il comma 8, mantiene, invece, ferma la previgente disciplina fino al 31/12/2015 per l’utilizzo dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore (15 giugno 2015) del
Dlgs 81/2015.
Comunicazione telematica della prestazione di lavoro accessorio
L’art. 49, comma 3, prevede l’obbligo – in capo al committente – di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche, ivi compreso sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento ad un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi.
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