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FAI CISL del Friuli Venezia Giulia

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SINTESI IPOTESI DI ACCORDO PER IL RINNOVO DEL CCNL DIPENDENTI CONSORSI AGRARI

FAI Cisl FVG 21 Aprile 2017 1 min read


Con un grande impegno da parte delle OO.SS. è stata finalmente raggiunta, dopo 14 mesi di
lungo e difficile confronto, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto dei dipendenti dei
Consorzi Agrari che nel breve verrà illustrato in assemblea unitaria ai lavoratori/lavoratrici. Il
CCNL, scaduto il 31 dicembre 2015, ha prodotto apprezzabili risultati nella parte normativa, molto più
complessa la trattativa sulle materie di diretto impatto economico a causa della controparte, che col
proprio atteggiamento mirava a condizionare l’esito della trattativa sulla base di irricevibili scambi su
alcuni istituti presenti nel CCNL.

Il risultato finale, analizzato nella sua interezza e nell’ambito di un contesto oggettivamente
complicato e meglio sotto specificato, non può che essere considerato positivamente.


Sistema contrattuale e Contrattazione di 2° livello (art. 1 e 2)

La valenza del CCNL sarà quadriennale (01/01/2016 – 31/12/2019) come da accordo interconfederale
su tale tema e altresì nella logica di favorire la contrattazione di secondo livello; quindi anche la
contrattazione di 2^ livello avrà durata quadriennale. Sono stati aggiornati gli articolati in
considerazione delle modifiche di legge.


Organizzazione del lavoro (art. 4)

Il comma 5 norma l’instaurazione di rapporti di collaborazione con personale dipendente cessato dal servizio per un periodo superiore a 6 mesi. In caso di proroghe o deroghe, che devono essere
eccezionali, deve essere data “comunicazione” alle RSA/RSU. E’ stato quindi tolto il termine
“motivata”, rispetto al testo precedente.


Pari opportunità – comportamenti discriminatori-molestie (art. 11)

E’ stato inserito un nuovo comma relativo alle violenze di genere con il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di 4 mesi, un mese in più di quanto prevede la legge.
E’ stato eliminato il comma 4 in quanto superato dalla normativa vigente.

Part-time (art. 17)


E’ stato modificato, con l’adeguamento di tutto l’articolato alle modifiche legislative, che prevedono,
tra l’altro, l’eliminazione del rapporto verticale ed orizzontale.

Mutamenti di mansione e passaggi di livello (art. 21)


E’ stato adeguato il comma 4, con l’innalzamento da 1 mese a 2 mesi, del periodo in cui il lavoratore
può svolgere un lavoro di livello superiore (la legge prevede 6) ed inserito un nuovo comma che
prevede, in caso di demansionamento, per modifica degli assetti organizzativi, la comunicazione
obbligatoria alle RSA/RSU. Riteniamo questo un significativo risultato rispetto al dettato legislativo, il
quale non prevede nessun obbligo di confronto/comunicazione.

Assenze, permessi personali e cure termali (art. 25)


Al comma 3, che norma lla concessiione dii permessii dii breve durata non recuperabiillii nell lliimiite dii 24 ore
annue,, senza decurtazione del normale periodo di riposo annuale e senza detrazione della
retribuzione, semprechè dette richieste siano motivate; prima era: “adeguatamente” motivate.

Congedi parentali per gravi motivi familiari (art. 27)


L’articolo è stato modificato, anche sulla base del dettato legislativo, sia sulla fruibilità dei permessi su
base oraria, sia con la variazione da 8 a 12 anni dell’età del bambino per utilizzarli.

Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo” (art. 32 bis)


Viene introdotto un nuovo articolo che riporta le nuove disposizioni di legge per quanto riguarda gli
impianti audiovisivi.


Trattamento di malattia ed infortunio (art. 36)


Per i lavoratori a tempo determinato il periodo massimo in cui si può fruire dei trattamenti riconosciuti
dall’INPS, passano da 6 a 4 mesi.


Trasferte (art. 39)


Sono state aggiornate le vetture di riferimento per il rimborso kilometrico.


Disposizioni generali (art. 55)


E’ stata sancita l’esclusività del contratto (per scongiurare l’esistenza di contratti pirata), e la sua
stessa unicità, ossia l’applicazione del CCNL anche ai lavoratori provenienti da paesi terzi. Anche se il
settore, per il momento non è coinvolto in forme di scorrerie contrattuali, questo nuovo articolato
rappresenta una garanzia rispetto a future tentazioni.

Oltre a tutto questo lavoro di revisione della parte normativa, recuperando un vuoto lasciato nelle
ultime tornate contrattuali, è stato predisposto l’elenco dei profili formativi, previsti dalla legge e
funzionali per dare piena applicazione al percorso formativo dell’apprendistato.


PARTE ECONOMICA –
Sulla parte economica, come già sottolineato, la difficoltà si è materializzata nell’esigenza della controparte di revisionare alcuni istituti del CCNL. Per la precisione era da loro stato
richiesto di entrare nel merito del:

a) la revisione dell’art. 2, comma 10, in cui si riconosce ai lavoratori un premio del 2% dello
stipendio base per 14 mensilità;

b) art. 30, comma 1, relativo ai giorni di ferie spettanti in base all’anzianità di servizio;

c) art. 34, comma 3, sul numero massimo degli scatti di anzianità da riconoscere;

d) art. 35, comma 9, sull’indennità riconosciuta ai lavoratori in possesso di laurea;

e) art. 42, comma 1, al riconoscimento del premio di produzione nazionale;

f) art. 43, comma 1, una tantum prevista al compimento del 25° anno d’anzianità di servizio.

Nessuno mette in dubbio che ogni soggetto presente al tavolo di trattative possa fare delle
richieste, anche le più assurde; tutti sappiamo però, in una logica di responsabilità politica e in
relazione al ruolo che le OO.SS. esercitano, che alcune richieste hanno praticabilità mentre altre
possono essere considerate delle vere e proprie provocazioni. Molte, infatti, avevano quest’ultima
caratteristica perché sottintendevano una logica, in base alla quale più le OO.SS. erano disponibili allo
scambio, più la controparte sarebbe stata disponibile ad un maggior aumento economico contrattuale.


L’attenzione e la discussione si è molto incentrata sull’esigenza di Assocap di sopprimere il comma 10
dell’art. 2, che prevede l’erogazione del 2% della paga base per 14 mensilità, come salario di garanzia
nell’eventualità in cui non fossero conseguiti gli obiettivi previsti dalla contrattazione decentrata.


Unitariamente come OO.SS., dopo numerosi tentativi tendenti a smontare questa impostazione,
e al fine di salvaguardare il CCNL, consultata anche la delegazione trattante, si è deciso di
assecondare un rinnovo economico che ponesse più attenzione alla salvaguardia degli aspetti
normativi e degli istituti messi in discussione dalla controparte, rispetto ad un aumento economico
più sostanzioso.


In questa logica, è stata sottoscritta un’ipotesi di accordo che prevede una una tantum, per il
periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2016 – 31 marzo 2017, di 90 € lordi, uguale per tutti, da
corrispondere, ai dipendenti in servizio dal 1° gennaio 2016, unitamente alla retribuzione del mese di
aprile 2017.


Un aumento economico, a regime, relativo al 3° livello, da riparametrare, pari a 50 € erogati in tre
trance, 15 € con la mensilità di giugno 2017, 15 € con la mensilità di settembre 2018, 20 € con la
mensilità di novembre 2019.


Sul Fondo SANITARIO FILCOOP, si è raggiunta l’intesa che dal 1° gennaio 2017, la quota di
adesione (totale € 186/annuo) sarà ripartita in modo diverso: 2/3 a carico Consorzio e 1/3 a carico
lavoratore, mentre prima era al 50% per entrambe le parti.

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