L’articolo 1 del Decreto Legge 26 aprile 2014, n. 66, concernente la riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori dipendenti e assimilati,
riconosce un credito ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quello di lavoro dipendente.
Tre sono i presupposti per la maturazione del diritto al credito:
1. la tipologia di reddito prodotto;
2. la sussistenza di un’imposta a debito dopo aver apportato le detrazioni per lavoro;
3. l’importo del reddito complessivo.
VEDIAMO NEL DETTAGLIO LA NORMATIVA:
Che cosa è il Bonus ?
E’ un credito, che non concorre alla formazione di reddito, che viene riconosciuto a chi svolge lavoro dipendente e/o assimilato. L’importo massimo del bonus è di € 640 per l’anno 2014 per i possessori di reddito non superiore a € 24.000; si potrà usufruire del bonus fino a € 26.000 e l’importo sarà decrescente rispetto ai 640.
Da quando spetta ?
Il bonus, credito, sarà riconosciuto, dal sostituto d’imposta (datore di lavoro) con le competenze dal mese di maggio fino dicembre. I mesi considerati sono 8.
Chi ne ha diritto ?
Ha diritto al bonus il contribuente il cui reddito complessivo è formato da:
– reddito da lavoro dipendente e assimilati;
– compensi percepiti dai lavoratori soci di cooperative,
– somme corrisposte a titolo di borse di studio, premi o sussidi per fini di studio o per addestramento professionale;
– redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
– remunerazioni dei sacerdoti;
– redditi da pensione complementare;
– compensi per lavori socialmente utili.
Non beneficiano del bonus invece i titolare di soli redditi di pensione.
Quali sono i limiti di reddito ?
Per beneficiare del bonus non bisogna percepire nel 2014 un reddito annuo complessivo, escluso il reddito prodotto dalla casa di abitazione principale e pertinenze, superiore ai 26.000 euro.
Non ha diritto al bonus chi ha Irpef zero per effetto della sola detrazione da lavoro dipendente (esempio: chi lavora intero anno e non supera € 8.000);
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