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Con la presente desideriamo informarTi che l’INPS con propria circolare n.
93 del 9 maggio 2015 ha emanato le disposizioni per la concessione dell’Assegno di
Maternità legato alle nascite e alle adozioni di minori, avvenute a partire dal 1^
gennaio 2015 e fino al 31 dicembre 2017, in attuazione della legge n. 190 del 23
dicembre 2014, art. 1.
Di seguito sono riportate le definizioni, i soggetti legittimati a presentare la
domanda, i requisiti ed il limite di reddito per accedervi, l’importo dell’eventuale
assegno ed i termini per la presentazione della domanda.
Ai fini dell’applicazione della normativa, si intende per:
NUCLEO FAMILIARE: nucleo familiare del richiedente, soggetti conviventi e
considerati a carico ai fini Irpef.
ADOZIONE: la procedura disciplinata dalla legge 4 maggio 1983, n. 184
(diritto del minore ad una famiglia).
AFFIDAMENTO PREADOTTIVO: disposto con ordinanza ex art. 22 della legge
184/1983
SOGGETTI BENEFICIARI LEGITTIMATI a PRESENTARE la DOMANDA
L’assegno è riconosciuto, a beneficio dei nuclei familiari, per ogni figlio nato e
adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 fino a:
tre anni di vita del bambino oppure
tre anni dall’ingresso del figlio adottivo nel nucleo familiare a seguito
dell’adozione.
L’assegno spetta altresì in caso di affidamento preadottivo del minore disposto dal
1^ gennaio 2015 al 31 dicembre 2017, (ai sensi dell’art. 22 legge 184/1983).
REQUISITI da possedere al momento di presentazione della domanda
La domanda di assegno può essere presentata dal genitore,
anche affidatario, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza italiana, oppure di uno Stato dell’Unione
Europea oppure, in caso di cittadino extracomunitario,
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
residenza in Italia;
convivenza con il figlio: il figlio ed il genitore richiedente, devono essere
coabitanti ed avere dimora abituale nello stesso comune;
ISEE del suo nucleo familiare, oppure del minore nei casi in cui lo stesso
faccia nucleo a sé (affidamento temporaneo), non superiore ai 25.000 €
all’anno.
MISURA – DECORRENZA dell’ASSEGNO e PAGAMENTO dell’ASSEGNO
La misura dell’assegno di maternità dipende dal valore dell’ISEE, calcolato con
riferimento al nucleo familiare, sotto indicato. L’importo annuo sarà pari a:
€ 960,00 (80€ al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore ISEE non sia
superiore a € 25.000 annui;
€ 1.920 (160€ al mese per 12 mesi), nel caso in cui il valore ISEE non sia
superiore a 7.000 annui.
L’assegno di maternità non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui
all’art. 8 del T.U. delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).
L’INPS corrisponderà, agli aventi diritto, l’indennità in singole rate mensili, come
sopra riportati, secondo le modalità indicate dal richiedente nella domanda.
PRESENTAZIONE della DOMANDA e TERMINI di PRESENTAZIONE
Il genitore avente i requisiti di legge presenta la domanda di assegno, una sola
volta, nel triennio 2015-2017.
La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dall’evento:
per gli aventi diritto dal 1° gennaio i 90 giorni decorrono dalla data di entrata in
vigore del D.P.C.M. (27 aprile 2015), quindi il 27 luglio 2015.
LA DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA ALL’’INPS ESCLUSIVAMENTE IN VIA TELEMATICA
ANCHE TRAMITE IL NOSTRO PATRONATO INAS CISL.
Per poter richiedere l’assegno di maternità è necessario preliminarmente
presentare una Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.), cioè l’ISEE.
Naturalmente si rende necessario che nel nucleo familiare sia presente il figlio
nato, adottato o in affido preadottivo. La D.S.U. scade ogni 15 gennaio dell’anno
successivo a quello della sua presentazione, pertanto annualmente, dopo tale
termine, andrà presentata altra D.S.U. altrimenti il beneficio viene sospeso fino
alla sua nuova presentazione.
CAUSE di DECADENZA
L’INPS interrompe l’erogazione dell’assegno a partire dal mese successivo
all’effettiva conoscenza di uno dei seguenti eventi che determinano decadenza:
decesso del figlio;
revoca dell’adozione;
decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale;
affidamento esclusivo del minore al genitore che non ha presentato la
domanda;
affidamento del minore a terzi.
Al verificarsi una delle cause di decadenza, il richiedente è tenuto a comunicarlo
all’INPS nell’immediato, e comunque entro 30 giorni, al fine di evitare situazioni
debitorie con la conseguente azione di recupero del non dovuto da parte
dell’Istituto.
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